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Come viene ribadito nell’emendamento presentato per la conversione in legge del decreto liquidità (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23) con l’introduzione dell’articolo 29-bis: il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni del protocollo anti contagio, contestualizzate nella specifica attività, conferiscono la presunzione di avere correttamente adempiuto ai doveri del datore di lavoro:

«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”

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